Art. 11.

      1. La camera di commercio, non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui all'articolo 10, comma 1, assegna all'impresa richiedente il numero caratteristico del marchio di identificazione e fa eseguire le matrici recanti le impronte del marchio stesso. Con il regolamento sono definiti criteri e modalità di stampa delle matrici, tali da garantire sicurezza e uniformità su tutto il territorio nazionale.